News  - 26 Febbraio 2026

Come si ottiene l’indennità di accompagnamento: requisiti medici, importo 2026 e procedura INPS

Quando in famiglia si aggravano il proprio genitore o un parente versa in condizioni di grave deterioramento, una delle prime domande è: “Abbiamo diritto all’indennità di accompagnamento?” Facciamo chiarezza.

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica erogata dall’INPS alle persone non autosufficienti. La prestazione spetta a chi è riconosciuto totalmente invalido e necessita di assistenza continua.

  • Non dipende dal reddito.
  • Non richiede ISEE.
  • Non ha limiti di età.
  • È esente da IRPEF.

Nel 2025 i beneficiari in Italia sono circa 2,2 milioni. Vediamo in modo chiaro quando spetta, quanto vale e come si presenta la domanda.

1.   Requisiti sanitari: quando si ha diritto all’indennità di accompagnamento

Non esistono paletti legati all’età. Tuttavia, in funzione dell’età la produzione di elementi a sostegno della richiesta varia. Per le persone tra 18 e 65 anni con:

  • riconoscimento di invalidità civile totale e permanente (100%)
  • impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure
  • impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita

Per minorenni e over 65 è sufficiente che nel verbale sia certificata:

  • l’impossibilità a deambulare autonomamente oppure
  • la necessità di assistenza continua

Per atti quotidiani della vita si intendono attività come vestirsi, nutrirsi, igiene personale ecc. Il punto centrale è questo: non basta una diagnosi grave. Deve essere certificata una non autosufficienza funzionale concreta.

Dal punto di vista amministrativo servono:

  • residenza stabile in Italia
  • Cittadinanza italiana, europea o permesso di soggiorno di almeno un anno.

2.   Importo dell’indennità di accompagnamento 2025 e 2026

L’importo viene aggiornato ogni anno. Con messaggio numero 628 del 23-02-2026 L’INPS ha stabilito tale importo, per il 2026, poco oltre 550,00 euro al mese.

  • L’indennità viene erogata per 12 mensilità.
  • È esente da IRPEF.
  • È compatibile con attività lavorativa.
  • Non è reversibile ai superstiti.

La decorrenza parte dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, oppure dalla data indicata nel verbale se espressamente specificata dalla Commissione.

3.   Quando l’indennità può essere sospesa

L’indennità non spetta in caso di ricovero con retta totalmente a carico dello Stato per oltre 29 giorni consecutivi. Attenzione però:

  • Il day hospital non è considerato ricovero.
  • Se la struttura non garantisce un’assistenza esaustiva, il diritto può essere mantenuto presentando apposita dichiarazione all’INPS.
  • Ogni anno deve essere trasmessa la dichiarazione detta ICRIC per comunicare eventuali periodi di ricovero.

4.   Procedura per richiedere l’indennità di accompagnamento

a.    Certificato medico introduttivo

Il medico certificatore (di solito il medico di base) invia telematicamente all’INPS il certificato sanitario. Rilascia una ricevuta con numero identificativo. Questo passaggio non equivale alla domanda amministrativa.

b.    Presentazione della domanda

Entro 90 giorni dal certificato occorre presentare la domanda online sul sito INPS con SPID, CIE o CNS oppure tramite Patronato. Se la domanda è presentata per un minore, dopo il riconoscimento sanitario va compilato il modello AP70 per l’erogazione economica. Nella domanda devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, attività lavorativa, modalità di pagamento (IBAN), eventuale delega alla riscossione.

c.     Accertamento sanitario

La visita viene effettuata da una Commissione medico-legale ASL integrata da un medico INPS oppure direttamente presso i centri medico-legali INPS nelle regioni convenzionate. In caso di non trasportabilità è possibile richiedere visita domiciliare tramite certificazione medica. È fondamentale presentarsi con documentazione clinica aggiornata e completa. Se non ci si presenta alla visita per due volte, la domanda decade.

d.    Verbale

La Commissione redige il verbale in formato elettronico. Se viene riconosciuta la necessità di assistenza continua o l’impossibilità a deambulare autonomamente, l’INPS procede al pagamento. Il verbale viene inviato tramite raccomandata A/R o reso disponibile nella Cassetta postale online. Una volta acquisiti i requisiti sanitari e verificati quelli amministrativi, l’INPS dispone il pagamento entro 45 giorni.

e.     Nuova procedura semplificata (a regime dal 1° gennaio 2027)

La nuova procedura prevede un unico certificato medico introduttivo telematico (ASL o medico curante), che sostituisce la doppia istanza: il certificato vale come richiesta di accertamento. Dal 1° gennaio 2025 è stato avviato progressivamente in alcune province; la procedura tradizionale rimarrà attiva fino al 31 dicembre 2026, dopodiché il nuovo sistema diventerà standard nazionale.

5.   Incompatibilità e cumulabilità

L’indennità di accompagnamento:

  • è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità da causa di guerra, lavoro o servizio (è possibile optare per il trattamento più favorevole)
  • non è cumulabile con l’indennità di frequenza
  • è cumulabile con la pensione di inabilità civile
  • è cumulabile con pensioni dirette o indirette
  • è cumulabile con indennità per ciechi

6.   Richiesta di indennità respinta

Non è previsto un ricorso amministrativo ordinario. Se la richiesta viene respinta, la tutela può avvenire tramite Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), una procedura presso il Tribunale competente che richiede assistenza legale. In questi casi, la riuscita dipende in gran parte dalla completezza e qualità della documentazione clinica presentata.

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