
Quando in famiglia si aggravano il proprio genitore o un parente versa in condizioni di grave deterioramento, una delle prime domande è: “Abbiamo diritto all’indennità di accompagnamento?” Facciamo chiarezza.
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica erogata dall’INPS alle persone non autosufficienti. La prestazione spetta a chi è riconosciuto totalmente invalido e necessita di assistenza continua.
Nel 2025 i beneficiari in Italia sono circa 2,2 milioni. Vediamo in modo chiaro quando spetta, quanto vale e come si presenta la domanda.
Non esistono paletti legati all’età. Tuttavia, in funzione dell’età la produzione di elementi a sostegno della richiesta varia. Per le persone tra 18 e 65 anni con:
Per minorenni e over 65 è sufficiente che nel verbale sia certificata:
Per atti quotidiani della vita si intendono attività come vestirsi, nutrirsi, igiene personale ecc. Il punto centrale è questo: non basta una diagnosi grave. Deve essere certificata una non autosufficienza funzionale concreta.
Dal punto di vista amministrativo servono:
L’importo viene aggiornato ogni anno. Con messaggio numero 628 del 23-02-2026 L’INPS ha stabilito tale importo, per il 2026, poco oltre 550,00 euro al mese.
La decorrenza parte dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, oppure dalla data indicata nel verbale se espressamente specificata dalla Commissione.
L’indennità non spetta in caso di ricovero con retta totalmente a carico dello Stato per oltre 29 giorni consecutivi. Attenzione però:
Il medico certificatore (di solito il medico di base) invia telematicamente all’INPS il certificato sanitario. Rilascia una ricevuta con numero identificativo. Questo passaggio non equivale alla domanda amministrativa.
Entro 90 giorni dal certificato occorre presentare la domanda online sul sito INPS con SPID, CIE o CNS oppure tramite Patronato. Se la domanda è presentata per un minore, dopo il riconoscimento sanitario va compilato il modello AP70 per l’erogazione economica. Nella domanda devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, attività lavorativa, modalità di pagamento (IBAN), eventuale delega alla riscossione.
La visita viene effettuata da una Commissione medico-legale ASL integrata da un medico INPS oppure direttamente presso i centri medico-legali INPS nelle regioni convenzionate. In caso di non trasportabilità è possibile richiedere visita domiciliare tramite certificazione medica. È fondamentale presentarsi con documentazione clinica aggiornata e completa. Se non ci si presenta alla visita per due volte, la domanda decade.
La Commissione redige il verbale in formato elettronico. Se viene riconosciuta la necessità di assistenza continua o l’impossibilità a deambulare autonomamente, l’INPS procede al pagamento. Il verbale viene inviato tramite raccomandata A/R o reso disponibile nella Cassetta postale online. Una volta acquisiti i requisiti sanitari e verificati quelli amministrativi, l’INPS dispone il pagamento entro 45 giorni.
La nuova procedura prevede un unico certificato medico introduttivo telematico (ASL o medico curante), che sostituisce la doppia istanza: il certificato vale come richiesta di accertamento. Dal 1° gennaio 2025 è stato avviato progressivamente in alcune province; la procedura tradizionale rimarrà attiva fino al 31 dicembre 2026, dopodiché il nuovo sistema diventerà standard nazionale.
L’indennità di accompagnamento:
Non è previsto un ricorso amministrativo ordinario. Se la richiesta viene respinta, la tutela può avvenire tramite Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), una procedura presso il Tribunale competente che richiede assistenza legale. In questi casi, la riuscita dipende in gran parte dalla completezza e qualità della documentazione clinica presentata.
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